16 Mar Art. 106 — Effetti dell’estinzione del reato o della pena
Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità [ 102–104 ] o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.
Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali [ 178, 544, 556, 563, 573, 574 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 9083/1983
La declaratoria di estinzione del reato, che consegue all’applicazione di una sanzione sostitutiva (art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente «modifiche al sistema penale»), costituisce una anomalia in relazione al principio che le cause estintive del reato sono quelle che estinguono la cosiddetta punibilità in astratto: nell’ipotesi dell’art. 77 infatti l’estinzione è la conseguenza proprio dell’applicazione di una sanzione. Tale anomalia tuttavia non altera il sistema penale, sia perché l’estinzione del reato può in taluni casi seguire la condanna (come nella sospensione), sia perché l’estinzione del reato rappresenta sempre una mera convenzione giuridica, prevista in relazione a determinati fini ed effetti, in quanto il reato, una volta commesso, è un dato storico ineliminabile e continua a produrre alcuni suoi effetti dal punto di vista giuridico (artt. 106, 170 c.p.).
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