Art. 544 – Codice penale – Causa speciale di estinzione del reato
[Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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