Art. 104 – Codice penale – Abitualità nelle contravvenzioni
Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole [101], è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [106, 107, 109].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 26867/2017
La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede.
Cass. pen. n. 679/1970
La norma dell'art. 104 c.p., riguardante la dichiarazione di abitualità nelle contravvenzioni qualunque esse siano, trova applicazione quando il soggetto sia stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole e comporta l'applicazione di misure di sicurezza.