14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9083 del 31 ottobre 1983
Testo massima n. 1
La declaratoria di estinzione del reato, che consegue all’applicazione di una sanzione sostitutiva [ art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 concernente «modifiche al sistema penale» ], costituisce una anomalia in relazione al principio che le cause estintive del reato sono quelle che estinguono la cosiddetta punibilità in astratto: nell’ipotesi dell’art. 77 infatti l’estinzione è la conseguenza proprio dell’applicazione di una sanzione. Tale anomalia tuttavia non altera il sistema penale, sia perché l’estinzione del reato può in taluni casi seguire la condanna [ come nella sospensione ], sia perché l’estinzione del reato rappresenta sempre una mera convenzione giuridica, prevista in relazione a determinati fini ed effetti, in quanto il reato, una volta commesso, è un dato storico ineliminabile e continua a produrre alcuni suoi effetti dal punto di vista giuridico [ artt. 106, 170 c.p. ].
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