Art. 785 – Codice civile – Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi [784 c.c.], si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [805 c.c.].

L'annullamento del matrimonio [117 c.c.] importa la nullità [1418 c.c.] della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede [1445 c.c.] tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo [128 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22140/2019

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto in questione in un caso in cui l'imputato aveva agito al fine di ottenere la restituzione dei regali dati alla fidanzata, trattandosi di pretesa non coperta da tutela giurisdizionale, non potendo qualificarsi siffatta elargizione quale donazione obnunziale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 08/03/2018).

Cass. civ. n. 14203/2017

Ai sensi dell'art. 785 c.c., la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico, delle finalità dell'attribuzione patrimoniale eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, "determinato", matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2016).

Cass. civ. n. 9052/2010

Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non fosse incorsa in ultrapetizione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto, escludendo la configurabilità dello stesso come donazione obnuziale priva di causa per rottura del fidanzamento da parte dei nubendi, come sostenuto dall'attore, ma ravvisandovi un complesso accordo negoziale affetto da nullità perché stipulato in frode alla legge). (Rigetta, App. Roma, 10/03/2005).

Cass. civ. n. 19029/2008

Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

Cass. civ. n. 1967/2007

Seppure l'art. 978 c.c. faccia genericamente riferimento alla volontà dell'uomo, la tipologia negoziale idonea a costituire il diritto di usufrutto deve essere individuata - non diversamente da quanto è stabilito in materia di servitù dall'art. 1058 c.c. - nel testamento e nel contratto, mentre, per quanto riguarda i negozi unilaterali, nei limiti in cui sono ritenuti vincolanti per l'ordinamento, la possibilità di costituire l'usufrutto deve ritenersi limitata alle sole figure della promessa al pubblico prevista dall'art. 1989 c.c. e della donazione obnuziale di cui all'art. 785 c.c. (Nella specie, è stata escluso che potesse integrare un atto valido per la costituzione del diritto di usufrutto la scrittura privata sottoscritta soltanto dalla parte che aveva invocato l'avvenuta concessione del diritto).

Cass. civ. n. 15873/2006

Ai sensi dell'art. 785 c.c. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall'espressa menzione nell'atto pubblico delle finalità dell'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, «determinato», matrimonio, è incompatibile con l'istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni.

Cass. civ. n. 5410/1989

Per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all'art. 785 c.c. l'attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva escluso che ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto more uxorio, avendo rilevato che la convivenza more uxorio protrattasi per circa venti anni e la reiterazione degli atti di liberalità erano inconciliabili, sotto il profilo logico, con la determinatezza del matrimonio richiesta dall'art. 785 cit.).

Cass. civ. n. 904/1976

Il capoverso dell'art. 785 c.c., secondo cui l'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione obnuziale, non si applica in caso di divorzio. Infatti, mentre l'annullamento del matrimonio fa cadere la liberalità poiché elide la sua condizione sospensiva, altrettanto non può dirsi del divorzio, che non elide, ma anzi presuppone l'esistenza di un matrimonio validamente celebrato, determinandone solo l'inefficacia sopravvenuta.

Cass. civ. n. 945/1973

La donazione obnuziale non va confusa con le convenzioni matrimoniali, in quanto la prima si perfeziona con la dichiarazione del donante, attribuisce la proprietà dei beni e non è destinata a sopportare i pesi del matrimonio come le seconde, che inoltre si costituiscono con la prestazione del consenso di tutte le parti legittimate all'atto ed hanno ad oggetto la sola regolamentazione di beni. La donazione obnuziale è atto a titolo gratuito, unico elemento determinante dell'attribuzione patrimoniale essendo l'animus donandi. Nella donazione obnuziale, l'attribuzione patrimoniale è collegata geneticamente e funzionalmente con il matrimonio del quale, pertanto, segué le sorti, nel senso che tanto se questo non viene celebrato, tanto se viene annullato, l'attribuzione è nulla assolutamente ed il donante è ripristinato nella titolarità della proprietà del bene donato, come se questo non fosse stato mai trasferito. A tal fine egli può esperire o l'azione, personale e prescrittibile, di restituzione, oppure l'azione imprescrittibile e reale di rivendicazione o infine quella, anch'essa imprescrittibile, di mero accertamento della sua proprietà.