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Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio

Art. 785 — Donazione in riguardo di matrimonio

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi [ 784 c.c. ], si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio [ 805 c.c. ].

L’annullamento del matrimonio [ 117 c.c. ] importa la nullità [ 1418 c.c. ] della donazione . Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede [ 1445 c.c. ] tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo [ 128 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15873/2006

Ai sensi dell’art. 785 c.c. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, «determinato», matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.; infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, non può rinvenirsi nell’ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni.

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Cass. civ. n. 5410/1989

Per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l’atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all’art. 785 c.c. l’attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva escluso che ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto more uxorio, avendo rilevato che la convivenza more uxorio protrattasi per circa venti anni e la reiterazione degli atti di liberalità erano inconciliabili, sotto il profilo logico, con la determinatezza del matrimonio richiesta dall’art. 785 cit.).

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Cass. civ. n. 904/1976

Il capoverso dell’art. 785 c.c., secondo cui l’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione obnuziale, non si applica in caso di divorzio. Infatti, mentre l’annullamento del matrimonio fa cadere la liberalità poiché elide la sua condizione sospensiva, altrettanto non può dirsi del divorzio, che non elide, ma anzi presuppone l’esistenza di un matrimonio validamente celebrato, determinandone solo l’inefficacia sopravvenuta.

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Cass. civ. n. 945/1973

La donazione obnuziale non va confusa con le convenzioni matrimoniali, in quanto la prima si perfeziona con la dichiarazione del donante, attribuisce la proprietà dei beni e non è destinata a sopportare i pesi del matrimonio come le seconde, che inoltre si costituiscono con la prestazione del consenso di tutte le parti legittimate all’atto ed hanno ad oggetto la sola regolamentazione di beni. La donazione obnuziale è atto a titolo gratuito, unico elemento determinante dell’attribuzione patrimoniale essendo l’
animus donandi. Nella donazione obnuziale, l’attribuzione patrimoniale è collegata geneticamente e funzionalmente con il matrimonio del quale, pertanto, segué le sorti, nel senso che tanto se questo non viene celebrato, tanto se viene annullato, l’attribuzione è nulla assolutamente ed il donante è ripristinato nella titolarità della proprietà del bene donato, come se questo non fosse stato mai trasferito. A tal fine egli può esperire o l’azione, personale e prescrittibile, di restituzione, oppure l’azione imprescrittibile e reale di rivendicazione o infine quella, anch’essa imprescrittibile, di mero accertamento della sua proprietà.

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