14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9052 del 15 aprile 2010
Testo massima n. 1
In tema di promessa di matrimonio, l’obbligazione che consegue “ex lege” all’esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, nè come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento “senza giusto motivo”, con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell’altra parte.
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Testo massima n. 2
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c..
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