14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5410 del 7 dicembre 1989
Testo massima n. 1
Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave [ nella specie, adulterio commesso dal coniuge del donante ], non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo, invece, rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito «ingiuria grave» da parte del donatario.
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Testo massima n. 2
La donazione indiretta consiste nella elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio, l’effetto indiretto dell’arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità. [ Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato la qualificazione di donazione indiretta effettuata dal giudice del merito con riguardo all’acquisto di beni con denaro proprio dell’acquirente ma con intestazione degli stessi ad un terzo ].
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