14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 945 del 4 aprile 1973
Testo massima n. 1
La donazione obnuziale non va confusa con le convenzioni matrimoniali, in quanto la prima si perfeziona con la dichiarazione del donante, attribuisce la proprietà dei beni e non è destinata a sopportare i pesi del matrimonio come le seconde, che inoltre si costituiscono con la prestazione del consenso di tutte le parti legittimate all’atto ed hanno ad oggetto la sola regolamentazione di beni. La donazione obnuziale è atto a titolo gratuito, unico elemento determinante dell’attribuzione patrimoniale essendo l’
animus donandi. Nella donazione obnuziale, l’attribuzione patrimoniale è collegata geneticamente e funzionalmente con il matrimonio del quale, pertanto, segué le sorti, nel senso che tanto se questo non viene celebrato, tanto se viene annullato, l’attribuzione è nulla assolutamente ed il donante è ripristinato nella titolarità della proprietà del bene donato, come se questo non fosse stato mai trasferito. A tal fine egli può esperire o l’azione, personale e prescrittibile, di restituzione, oppure l’azione imprescrittibile e reale di rivendicazione o infine quella, anch’essa imprescrittibile, di mero accertamento della sua proprietà.
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