10 Gen Art. 784 — Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [ 462 c.c. ], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti [ 463, 785 c.c. ].
L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [ 1179 c.c. ]. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito . Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario [ 785 c. 3 c.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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