Avvocato.it

Art. 784 — Donazione a nascituri

Art. 784 — Donazione a nascituri

La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [ 462 c.c. ], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti [ 463, 785 c.c. ].

L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [ 1179 c.c. ]. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito . Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario [ 785 c. 3 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze