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Art. 463 — Casi di indegnità

Art. 463 — Casi di indegnità

È escluso dalla successione come indegno [ 306, 309 c.c. ]:

  1. 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [ 575 c.p. ];
  2. 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [ penale ] dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio [ 580 c.p. ];
  3. 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [ con la morte ], con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [ 368 c.p. ]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [ 372 c.p. ];
  4. 3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;
  5. 4) chi ha indotto con dolo [ 1439 c.c. ] o violenza [ 1434 c.c. ] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare [ 679 c.c. ] o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;
  6. 5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [ 684 c.c ];
  7. 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5402/2009

L’indegnità a succedere di cui all’art. 463 cod. civ pur essendo operativa “ipso iure”, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione.

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Cass. civ. n. 26258/2008

La dichiarazione d’indegnità a succedere, ai sensi dell’art. 463, n. 4), c.c., per captazione della volontà testamentaria, richiede la dimostrazione dell’uso, da parte sua, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

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Cass. civ. n. 9274/2008

L’ipotesi di indegnità a succedere prevista dall’art. 463, n. 5. c.c. rientra tra quelle dirette a ledere la libertà di testare e, conseguentemente, richiede un comportamento che abbia impedito il realizzarsi delle ultime volontà del testatore, contenute nella scheda celata. Deve, pertanto, escludersi l’applicazione della norma, quando l’esistenza del testamento non può essere occultata, perché redatto in forma pubblica, e quando colui contro il quale si rivolge l’accusa d’indegnità sia il successore legittimo e l’erede ivi designato.

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Cass. civ. n. 7266/2006

Ai sensi dell’art. 463 c.c. l’indegnità a succedere non integra un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma è causa di esclusione dalla successione; infatti, l’indegnità, come configurata nell’unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell’accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico.

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Cass. civ. n. 6669/1984

Al fine della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463, n. 1, c.c., l’attentato alla vita del de cuius deve essere commesso volontariamente con la conseguenza che tale ipotesi di indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l’imputabilità dell’attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l’indegnità a succedere.

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Cass. civ. n. 3309/1984

Affinché determini indegnità a succedere, il fatto della soppressione o dell’alterazione del testamento, ovvero del suo celamento (peraltro non ravvisabile nella violazione dell’obbligo ex art. 620 c.c. del possessore di testamento olografo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione appena avuta notizia della morte del testatore), deve incidere, non su un testamento invalido, ma su un atto destinato a regolare la successione, e cioè su uno scritto che per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci sia un testamento efficiente, diretto a stabilire o modificare o completare le ultime volontà del testatore sia in ordine alla chiamata a succedere, sia circa la disposizione dei beni.

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