Art. 309 – Codice civile – Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell'adozione [298, 299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [324 c.p.c.].

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante[567].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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