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Art. 567 — Successione dei figli

Art. 567 — Successione dei figli

Ai figli [ legittimi ] sono equiparati [ i legittimati e ] gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante [ 300, 304, 309 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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