10 Gen Art. 566 — Successione dei figli
Posted at 20:56h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo II – Delle successioni legittime > Capo I – Della successione dei parenti
Al padre ed alla madre succedono i figli [ legittimi e naturali ], in parti uguali.
[ Si applica il terzo comma dell’articolo 537. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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