10 Gen Art. 330 — Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla [ potestà ] responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [ 147; 30 Cost.; 570 c.p. ] o abusa dei relativi poteri [ 320, 323, 324; 571 ss. c.p. ] con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare [ 333 ] ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 12849/1998
Il provvedimento di affidamento di un minore a soggetti appartenenti alla sua famiglia (nella specie, i prozii paterni) cessa, oltre che per il venir meno della situazione di temporanea difficoltà della famiglia d’origine, tutte le volte in cui la prosecuzione dell’affidamento possa, comunque, arrecare pregiudizio al minore stesso, pregiudizio da accertarsi all’esito di una indagine sulla idoneità mostrata, in concreto, dai coniugi affidatari nell’allevarlo in un ambiente familiare sano ed armonioso (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di revoca dell’affidamento di un minore conseguente all’accertamento di una situazione familiare caratterizzata da tensione e paura, nella quale, in particolare, la prozia affidataria appariva completamente succube delle continue violenze esercitate dal marito nei confronti suoi e dei suoi figli).
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