10 Gen Art. 329 — Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale
Posted at 20:47h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio > Capo I – Dei diritti e doveri del figlio
Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda [ 217, 1148 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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