10 Gen Art. 1148 — Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 23035/2013
Il promissario acquirente di un fondo agricolo, che ne abbia conseguito la disponibilità a titolo di anticipata esecuzione di un contratto preliminare poi dichiarato nullo, in quanto detentore della cosa, è tenuto a restituire non solo il bene indebitamente goduto, ma anche le utilità “ab initio” ricavate dallo stesso, non rilevando, al riguardo, la disposizione di cui all’art. 1148 c.c., la quale limita temporalmente l’obbligo restitutorio dei frutti per il possessore in buona fede con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 7536/2006
Il principio della presunzione di buona fede (art. 1148 c.c.), non limitato all’istituto del possesso di beni, ha portata generale, rilevando, in ambito contrattuale, nell’adempimento del debitore e nell’accettazione dell’adempimento da parte del creditore sicché il debitore, che eccepisca la violazione del principio di buona fede da parte del creditore nell’esigere la prestazione, ha l’onere di fornirne la relativa prova. Conseguentemente, il lavoratore (debitore della prestazione) che, illegittimamente licenziato e poi reintegrato, lamenti la violazione, da parte del datore (creditore), del principio di buona fede per non aver questi cooperato con una limitata modifica dell’organizzazione aziendale (
medio tempore mutata) per rendere possibile una mansione adeguata alla sua ridotta capacità lavorativa, ha l’onere di provare l’esistenza di questa possibilità (la limitata modifica organizzativa, senza aggravio creditorio), quale presupposto della violazione dell’indicato principio.
Cass. civ. n. 2747/1998
L’obbligo di restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale posto dall’art. 1148 c.c. a carico del possessore si estende anche ai frutti prodotti dal bene a seguito dell’intervento dello stesso possessore, rilevando, a vantaggio di questi, tale intervento ai soli fini del rimborso delle spese, a norma del successivo art. 1149.
Cass. civ. n. 3315/1985
Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda di rilascio.
Cass. civ. n. 1446/1985
La buona fede, che qualifica il possesso idoneo ex art. 1148 c.c. a determinare l’acquisto dei frutti della cosa posseduta fino al giorno della domanda giudiziale di restituzione, da una parte si presume (
ex art. 1147, terzo comma, c.c.) d’altra parte prescinde dall’esistenza di un titolo mentre è rilevante (
ex art. 1147, primo comma, citato) la cosiddetta opinio domini, ossia il ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà od altro diritto reale senza ledere la sfera altrui.
[adrotate group=”7″]