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Art. 1147 — Possesso di buona fede

Art. 1147 — Possesso di buona fede

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto [ 535, 1153, 1415, 1445 ].

La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21387/2013

In materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione “iuris tantum”, che può essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la presunzione iniziale di buona fede fosse venuta meno dal momento in cui i possessori di un fondo, non compreso nel titolo di acquisto da loro vantato, avevano ricevuto una lettera di intimazione al rilascio del bene).

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Cass. civ. n. 8587/2004

In materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c. e della rilevanza dell’eventuale maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, c.c., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall’art. 1147, secondo comma, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l’effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di secondo grado nella parte in cui aveva escluso che l’Inps fosse tenuto alla restituzione degli interessi sugli importi restituiti per contributi indebitamente versati con decorrenza dalla domanda amministrativa del datore di lavoro di un diverso inquadramento per i dipendenti inseriti nel ramo tecnico — domanda accolta dall’Inps a seguito della verifica della conformità dell’attività della impresa a quella descritta nella domanda medesima, — ritenendo detta richiesta inidonea a comprovare la conoscenza della situazione da parte dell’Istituto, e, quindi, la malafede dello stesso in relazione ai pagamenti effettuati in epoca successiva alla domanda e fino al momento dell’apertura, da parte dell’Istituto, della posizione assicurativa richiesta).

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Cass. civ. n. 13424/2003

La presunzione di buona fede iniziale del possesso esclusivo del bene comune viene meno allorché sia fornita la prova della successiva consapevolezza da parte del possessore di ledere l’altrui diritto all’amministrazione e al godimento del bene comune.

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Cass. civ. n. 13929/2002

In ipotesi di acquisto «a non domino» la presunzione di buona fede, che l’art. 1147 c.c. pone a vantaggio dell’acquirente nel possesso del bene, è una presunzione semplice, e come tale può essere superata in tutti i casi in cui l’acquirente sia stato posto in grado di accertare, o comunque di dubitare, che l’alienante non fosse proprietario del bene, a mezzo della verifica catastale o a mezzo della verifica dei registri nei quali è effettuata la trascrizione di determinate alienazioni o delle domande giudiziali relative al trasferimento della proprietà dello stesso bene.

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Cass. civ. n. 3102/2002

Quando le norme (nella specie, quelle relative agli effetti della simulazione), facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero a soggetto tenuto a provarne l’esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, si deve, in linea di principio, fare riferimento all’art. 1147 c.c., che tali aspetti disciplina in relazione al possesso di buona fede.

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Cass. civ. n. 6648/2000

Il principio della presunzione di buona fede ha portata generale non limitata all’istituto del possesso in relazione al quale è enunciato. La presunzione in questione non è vinta dall’allegazione del mero sospetto di una situazione illegittima essendo, invece, necessario che l’esistenza del dubbio promani da circostanze serie, concrete e non meramente ipotetiche, la cui prova deve essere fornita da colui che intenda contrastare detta presunzione legale di buona fede.

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Cass. civ. n. 1131/1993

La buona fede nel possesso è presunta solo quando si tratti di giustificarne gli effetti, non quando si controverta sulla legittimità del comportamento acquisitivo del possesso, dovendo in tal caso essere provata da chi la invoca. Ne segue che, in caso di spoglio, il convenuto con l’azione possessoria non può addurre la presunzione indicata e resta invece soggetto alla presunzione del carattere violento dello spoglio medesimo, ove posto in essere all’insaputa del precedente possessore.

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Cass. civ. n. 8918/1991

A differenza dell’art. 701 del c.c. abrogato, che esigeva, per la sussistenza del possesso di buona fede, il concorso di tre elementi, e cioè l’
animus
rem sibi habendi, un titolo – anche viziato – idoneo, in astratto, a trasferire il dominio, e l’ignoranza del vizio del titolo, l’art. 1147 del c.c. vigente, nel presumere la buona fede con disposizione di carattere generale, prescinde dall’esistenza di un titolo e, assegnando rilievo alla cosiddetta opinio dominii, cioè al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui, imprime al concetto di possesso di buona fede un carattere eminentemente psicologico o soggettivo.

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Cass. civ. n. 5429/1977

La presunzione di buona fede, di cui all’art. 1147 c.c., non è applicabile alla detenzione qualificata, in quanto il detentore è consapevole che il suo rapporto fisico con la cosa deriva da altri che ne ha il possesso.

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Cass. civ. n. 4413/1977

La qualifica di possessore di mala fede non può essere ritenuta implicita nella circostanza che il possessore sia stato dichiarato occupante abusivo dei terreni rivendicati con sentenza passata in giudicato, poiché l’esclusione di un titolo legittimante la occupazione, essendo riferita al momento dell’inizio della controversia e non al tempo dell’acquisto del possesso, non può riguardare la buona o mala fede al tempo di detto acquisto.

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Cass. civ. n. 2178/1976

La buona fede nel possesso dell’acquirente a non domino di bene mobile va presunta, ai sensi dell’art. 1147 c.c., con la conseguenza che spetta a chi rivendichi il bene, al fine di escludere in favore del possessore gli effetti di cui all’art. 1153 c.c., di fornire la prova della mala fede o della colpa grave del possessore medesimo, al momento della consegna. Tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e tali da prevalere sull’indicata presunzione legale.

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