Art. 1153 – Codice civile – Effetti dell’acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà [922] mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11032/2022
La disposizione dell'art. 1153 c.c. - sull'acquisto della proprietà in forza di possesso di buona fede di beni mobili, conseguito in esecuzione di atto astrattamente idoneo all'effetto traslativo - non opera con riguardo a cose di interesse artistico e storico appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti diversi dallo Stato o da altri enti o istituti pubblici e soggette a norma del combinato disposto degli artt. 26 e 28 della l. n. 1089 del 1939 al regime dell' inalienabilità senza previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della prelazione statale nell'acquisto di esse, in quanto si tratta di beni per i quali è espressamente vietata (art. 32) all'alienante la "traditio" in pendenza del termine per i detti adempimenti, mentre la consegna della cosa, per potere produrre gli effetti di cui al citato art. 1153, deve essere non vietata dalla legge per motivi d'interesse generale.
Cass. civ. n. 5349/2022
In materia di compravendita di beni mobili di interesse storico - culturale perfezionatasi all'estero, l'accertamento in ordine alla proprietà dei beni in contesa è regolato, ai sensi dell'art. 51 della l. 218 del 1995, dalla legge dello Stato in cui i beni si trovavano all'atto del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, salvo che, a norma dell'art. 16 della medesima l. 218 del 1995, l'applicazione della legge straniera determini effetti contrari ai principi di ordine pubblico, tra i quali rientra, alla luce della Convenzione Unesco di Parigi del 1970, ratificata dall'Italia con l. 873 del 1975, la tutela di beni aventi natura storico - culturale. Ne consegue che non costituisce titolo idoneo, ai fini dell'applicazione del principio "possesso vale titolo", di cui all'art. 1153 c.c., il contratto di acquisto di un bene avente natura storico - culturale stipulato in base ad una normativa nazionale contrastante con il divieto di esportazione illegale, ovvero non autorizzata, di detti beni sancito dall'art. 3 della Convenzione Unesco.
Cass. civ. n. 2612/2021
La domanda di restituzione di un bene già oggetto di furto, svolta nei confronti del soggetto che si trova nel possesso di esso, introduce un'azione di rivendica e non di restituzione, con i conseguenti oneri probatori a carico del rivendicante. Ne consegue che, ove la domanda abbia ad oggetto un bene mobile (nella specie, un dipinto attribuito a Renoir), l'attore non può limitarsi a dimostrarne il possesso - che può derivare anche da rapporti non traslativi della proprietà - all'epoca del furto, occorrendo, al contrario, che ne alleghi e provi, a tale momento, l'avvenuto acquisto della titolarità, ex art. 1153 c.c. e, dunque, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al relativo trasferimento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/08/2015).
Cass. civ. n. 6007/2019
Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino". (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).
Cass. civ. n. 12860/2018
Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non iscritti o non validamente iscritti, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del possesso di buona fede, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.
Cass. civ. n. 1593/2017
La buona fede che rileva, ex art. 1153 c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili "a non domino", corrisponde a quella di cui all'art. 1147 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 di quest'ultima norma, essa non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché "non intelligere quod omnes intellegunt" costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede. (Nella specie, la S.C. ha escluso la buona fede nell’acquisto di dipinti antichi di provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore di aver acquistato i beni ad un’asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore).
Cass. civ. n. 16435/2012
L'acquirente a titolo originario, ai sensi dell'art. 1153 c.c., di un'autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell'autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica.
Cass. civ. n. 30082/2011
Non è configurabile l'acquisto a titolo originario di un'opera immateriale dell'ingegno, nella specie opera cinematografica, in base a titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell'art. 1153 c.c., a ciò ostando il carattere particolare del diritto d'autore, che trova fondamento unicamente nell'atto creativo e realizzativo dell'idea, per il trasferimento del quale non si richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all'oggetto materiale in cui l'opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa; inoltre, seppure l'art. 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633 abbia voluto assicurare, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede, la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell'opera dell'ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti.
Cass. civ. n. 16235/2011
L'applicazione della regola "possesso vale titolo" nell'ambito degli acquisti "a non domino" è estensibile anche ai beni mobili suscettibili di iscrizione nei pubblici registri qualora la situazione possessoria si sia verificata prima della registrazione; essa, tuttavia, può essere dichiarata solo su specifica richiesta della parte che la invoca, previo accertamento da parte del giudice di merito della sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni richieste dalla legge, vale a dire la presenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l'avvenuta consegna del bene e la buona fede dell'acquirente.
Cass. civ. n. 15810/2002
Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 c.c., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art. 1153 c.c., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art. 818 c.c., vengono ipso facto acquistate dal proprietario della cosa principale.
Cass. civ. n. 11719/2002
Il particolare modo di acquisto della proprietà di beni mobili regolato dall'art. 1153, primo comma, c.c., richiede, per la sua operatività, il requisito della consegna materiale della cosa stessa, la quale deve realizzare, oltre che il venir meno nell'alienante dell'animus possidendi e del corpus possessionis, la corrispondente situazione di possesso reale da parte dell'acquirente, il quale ultimo deve ottenere una disponibilità di fatto del bene non condizionata dalla volontà del tradens. Tuttavia la consegna materiale, se deve provenire dall'alienante, non comporta anche la necessità del contatto fisico e diretto dell'acquirente con la cosa mobile, poiché ciò che viene in rilievo è il fatto che l'acquirente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare sul bene i poteri di controllo e vigilanza, che costituiscono il contenuto proprio del possesso uti dominus trasmessogli dal suo dante causa a titolo particolare, per cui la consegna ben può essere effettuata ad un rappresentante, ad un incaricato ovvero ad un adiectus solutionis causa del compratore.
Nel caso di acquisto a non domino, da parte del concedente in leasing finanziario, di un bene mobile consegnato dal fornitore direttamente all'utilizzatore, lo stato di buona fede al momento della consegna, rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1153 c.c., deve essere valutato con riferimento al soggetto acquirente concedente in leasing, e non dell'utilizzatore, atteso che, nel contratto di leasing finanziario, la consegna del bene, che il fornitore effettua, in adempimento dell'obbligazione assunta direttamente con il concedente, all'utilizzatore, deve intendersi eseguita ad un adiectus solutionis causa dell'acquirente della cosa, e non ad un suo rappresentante.
Cass. civ. n. 7202/1995
La buona fede rilevante, ai sensi dell'art. 1153 c.c., per l'acquisto della proprietà di beni immobili da parte dell'acquirente a non domino, deve ricorrere solo nel momento dell'acquisto (mala fides superveniens non nocet) ed, essendo presunta iuris tantum, può essere vinta anche con illazioni, purché gravi, precise e concordanti, desunte da elementi di fatto coevi o precedenti all'acquisto.