Art. 922 – Codice civile – Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione[923], per invenzione [927], per accessione [934 ss.], per specificazione [940], per unione o commistione [939], per usucapione [1158 ss.], per effetto di contratti [1376], per successione a causa di morte [456] e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2388/2023
La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.
Cass. civ. n. 7294/2011
In tema di giudizio volto all'accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprietà dell'istante non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento richiesto, non potendo tale destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà.
Cass. civ. n. 11563/2003
L'acquisto di un'autovettura all'asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall'acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922, c.c., e ad esso non è, quindi, applicabile l'art. 2919, c.c., sicché all'aggiudicatario è inopponibile l'acquisto a titolo particolare dall'originario proprietario. (Nella specie, nella vigenza del c.p.p. abrogato, l'autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l'autovettura era stata venduta all'asta; la S.C., nell'enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell'acquisto rendeva inopponibile all'aggiudicatario l'acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell'indennizzo al proprietario del veicolo).