10 Gen Art. 923 — Cose suscettibili di occupazione
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo II – Della proprietà > Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà > Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione
Le cose mobili [ 812 ] che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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