10 Gen Art. 939 — Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria.
È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8479/2002
A norma dell’art. 939, secondo comma, c.c., quando più cose, appartenenti a proprietari diversi, siano state unite in modo tate da costituire un unico bene e non siano separabili senza deterioramento, il proprietario della cosa principale o molto superiore di valore acquista la proprietà del tutto ed è obbligato a pagare all’altro il valore della cosa unita o mescolata; solo, nell’ipotesi che l’unione o la mescolanza siano avvenute senza il suo consenso, egli è obbligato, invece, a corrispondere la somma minore tra l’aumento di valore rapportato alla cosa principale ed il valore della cosa accessoria.
[adrotate group=”7″]