Art. 456 – Codice civile – Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1593/2020

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell'apertura della successione e non già quando l'erede necessario lo faccia giudizialmente valere.

Cass. civ. n. 852/1972

Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto.