Art. 455 – Codice civile – Efficacia della sentenza di rettificazione
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [2909].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28277/2018
Il procedimento camerale di rettificazione degli atti dello stato civile si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ad opera esclusivamente della parte soccombente e non anche, pertanto, di terzi rimasti estranei al relativo giudizio, i cui diritti non sono pregiudicati dalla sentenza stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la richiesta della figlia naturale del "de cuius", avanzata in una controversia fondata sulla "petitio hereditatis" relativamente ad un bene ereditario, che fosse dichiarata ad essa inopponibile, perché incidente sui suoi diritti successori, la sentenza di rettificazione dell'atto di morte del padre - in ordine alla data del decesso - resa in un giudizio al quale non aveva partecipato). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/12/2013).