Cass. civ. n. 852 del 20 marzo 1972
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto.
Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto.