10 Gen Art. 927 — Cose ritrovate
Posted at 20:49h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo II – Della proprietà > Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà > Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [ 930 ], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [ 928 ] del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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