Art. 927 – Codice civile – Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario [930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [928] del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.