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Art. 930 — Premio dovuto al ritrovatore

Art. 930 — Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [ 927 ].

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14605/2014

La P.A. può chiedere il risarcimento del danno all’immagine al proprio dipendente nei soli casi in cui questi venga condannato per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. (Ina).

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Cass. civ. n. 10687/2000

Il premio dovuto al ritrovatore di cosa mobile deve essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 930, commi primo e secondo, c.c., ogni volta il bene rinvenuto abbia in sé un valore economico e, quindi, un’ovvia utilità per chi il bene stesso abbia smarrito ed, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione normativa, qualora il ritrovamento abbia comunque una qualche utilità, anche di natura non economica, per il proprietario o detentore; utilità da determinarsi non in base a valutazioni soggettive di chi il bene abbia smarrito, ma in base a valutazioni di ordine oggettivo e generale (nella specie, l’economo di un comune aveva smarrito un assegno bancario tratto per un’ingente somma di danaro; il ritrovatore aveva restituito al Comune il titolo di credito, chiedendo il premio normativamente previsto; il titolo stesso veniva incassato, ma l’Ente si rifiutava di concedere il premio sul presupposto che, una volta fatta la denuncia alla banca, l’assegno non poteva più essere incassato e che, quindi, nessuna utilità poteva derivare dal suo ritrovamento. La S.C., nel confermare la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il premio al ritrovatore, ha ritenuto che tale utilità poteva essere riscontrata nel fatto che, prima della procedura di ammortamento, il titolo poteva continuare a girare, esponendo il possessore alla responsabilità per danni subiti da terzi in buona fede).

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Cass. civ. n. 6504/1996

In caso di ritrovamento e restituzione di un libretto bancario di deposito a risparmio pagabile al portatore — che non sia obiettivamente pregiudicato al momento del ritrovamento (come nel caso di già intervenuto ammortamento o sequestro) — al ritrovatore è dovuto il premio previsto dai primi due commi dell’art. 930 c.c., atteso che il trasferimento del detto libretto si perfeziona con la semplice consegna del titolo e che il possessore, legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo, ha diritto, in forza della presentazione alla banca, alla prestazione ivi certificata. Ai fini della quantificazione del premio, il valore commerciale del libretto si determina in base alla somma ivi depositata.

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