10 Gen Art. 929 — Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Posted at 20:48h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo II – Della proprietà > Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà > Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione
Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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