Art. 926 – Codice civile – Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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