10 Gen Art. 925 — Animali mansuefatti
Posted at 20:35h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo II – Della proprietà > Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà > Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.
Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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