14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16435 del 27 settembre 2012
Posted at 16:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’acquirente a titolo originario, ai sensi dell’art. 1153 c.c., di un’autovettura non ancora iscritta nei pubblici registri, non può rivendicare il certificato di conformità del veicolo da chi lo possieda, essendo tale certificato non un bene, suscettibile di godimento e circolazione autonomi, e fornito di un proprio valore di scambio, quanto un accessorio inscindibilmente congiunto ed essenziale dell’autovettura, la quale, privatone, perde ogni sua utilità economica.
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