10 Gen Art. 1154 — Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VIII – Del possesso > Capo II – Degli effetti del possesso > Sezione II – Del possesso di buona fede di beni mobili
A colui che ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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