Art. 1154 – Codice civile – Conoscenza dell’illegittima provenienza della cosa

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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