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Art. 1155 — Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Art. 1155 — Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso [ 1147 ] è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [ 2644 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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