Cass. civ. n. 6007 del 28 febbraio 2019

Testo massima n. 1


Poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione del medesimo bene che l'attore afferma essere nel possesso o detenzione del convenuto, laddove tale bene, già prima della proposizione della domanda, sia venuto a mancare per distruzione, per alienazione ad altro soggetto o per altra causa, l'azione esperibile sarà soltanto quella personale o di risarcimento dei danni diretta a conseguire il valore pecuniario della cosa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).

Testo massima n. 2


Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall'art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all'attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all'azione medesima di dimostrare l'eventuale mala fede al momento della consegna a "non domino". (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/09/2013).