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Art. 1146 — Successione nel possesso. Accessione del possesso

Art. 1146 — Successione nel possesso. Accessione del possesso

Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14505/2018

La continuazione del possesso in favore dell’erede opera automaticamente, ai sensi dell’art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla “accessio possessionis” a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all’art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà dell’acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa.

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Cass. civ. n. 19724/2016

In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, sicché va esclusa, per difetto di forma del sottostante atto traslativo, l’operatività dell’accessione rispetto al possesso di un terreno incluso tra i beni di una azienda ceduta con contratto verbale in caso di cessione d’azienda.

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Cass. civ. n. 15020/2013

Nel sistema tavolare, la mancata intavolazione della servitù comporta l’inefficacia del trasferimento successivo sotto il profilo del difetto di titolarità in capo all’autore, ma tale inefficacia rientra nella fisiologia dell’istituto dell’accessione del possesso, che presuppone un titolo (non idoneo, bensì) solo astrattamente idoneo al trasferimento. Ne consegue che, intavolato l’acquisto della proprietà, si trasferisce per accessione il possesso della servitù attiva, abbia o no già determinato l’acquisto del relativo diritto per usucapione.

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Cass. civ. n. 18909/2012

L’accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest’ultimo, non richiede, ai sensi dell’art. 1146, comma secondo, c.c., l’espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.

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Cass. civ. n. 17491/2012

In caso di morte dell’usuario di un immobile, con conseguente estinzione del diritto d’uso dovuta alla sua intrasferibilità “mortis causa” è inapplicabile, in favore degli eredi che siano subentrati nel godimento del bene, la successione nel possesso, agli effetti dell’art. 1146 c.c..

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Cass. civ. n. 22348/2011

Chi intende avvalersi dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146, secondo comma, c.c., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell’usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca l’intervenuta usucapione invocando l’accessione del possesso, deve fornire la prova dell’avvenuta “traditio” in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione.

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Cass. civ. n. 15967/2011

Per effetto di una “fictio iuris”, il possesso del “de cuius” si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi; detta continuità nel possesso tra il “de cuius” e l’erede consente a quest’ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie.

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Cass. civ. n. 4428/2009

Il compossessore ”
pro indiviso” di un immobile, che poi consegua il possesso esclusivo di una porzione di esso in esito a divisione, può invocare, ai fini dell’usucapione di tale porzione, anche il precedente compossesso, in virtù della sopravvenuta qualità di successore nel compossesso degli altri condividenti e della possibilità, prevista dall’art. 1146, comma secondo, cod. civ., di accessione del proprio possesso a quello esercitato dai condividenti medesimi.

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Cass. civ. n. 20303/2008

Il regime successorio dei masi chiusi si distingue da quello ordinario solo in virtù della tutela dell’indivisibilità dell’unità immobiliare, non escludendo, conseguentemente, che l’assuntore del maso possa cumulare, ai fini dell’usucapione, il possesso esclusivo conseguito per effetto della divisione a quello esercitato di fatto in qualità di compossessore prima della divisione stessa.

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Cass. civ. n. 20287/2008

L’accessione del possesso della servitù, ai sensi dell’art. 1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa. Nelle province in cui vige il sistema tavolare, il principio dell’accessione del possesso, disciplinato dall’art. 1146 cod. civ., non opera in caso di omissione dell’intavolazione del diritto acquistato, per atto tra vivi, dal successore a titolo particolare, mentre, nel caso in cui l’accessione del possesso riguardi un diritto di servitù, non solo non occorre l’espressa menzione, nel titolo di trasferimento dell’avente causa, dell’esistenza della servitù, ma non è neanche necessaria l’intavolazione del diritto del dante causa, essendo un elemento tipico dell’accessione l’inefficacia o l’inidoneità dell’atto formale di cessione.

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Cass. civ. n. 11131/2006

Nell’ipotesi di alienazione di un immobile realizzato in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 873 c.c., il successore a titolo particolare che invochi l’acquisto per usucapione del diritto (servitù) di mantenerlo a distanza inferiore a quella legale può, in virtù del principio dell’accessione di cui al secondo comma dell’art. 1146 c.c., unire al proprio possesso quello del suo dante causa, giacché in materia di servitù — trattandosi di un diritto di natura reale — occorre fare riferimento al dato obiettivo del rapporto tra i fondi, non assumendo rilievo le persone che la esercitano e coloro che hanno un interesse contrario; d’altra parte, ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù continua (come appunto quella in oggetto), è sufficiente l’esistenza della prescritta durata ventennale di opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.

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Cass. civ. n. 18750/2005

In tema di usucapione, colui che — ai fini dell’accessione prevista dall’art. 1146 comma secondo c.c. — intende unire il proprio possesso a quello del dante causa deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento (ancorché invalido o proveniente a non domino) il medesimo diritto oggetto del possesso;. pertanto, con riferimento all’usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, il titolo idoneo non può essere costituito dal contratto di vendita del fondo (preteso) dominante nel quale non sia specificamente menzionata la servitù, atteso che l’accessione nel possesso opera nei soli limiti del titolo traslativo, sicché il trasferimento del fondo dominante può essere sufficiente a trasferire la servitù esclusivamente nel caso in cui questa sia già sussistente a favore del fondo alienato ma non nell’ipotesi in cui sia in corso il possesso ad usucapionem da parte del cedente. (Nella specie, è stato escluso che, in relazione all’acquisto per usucapione di una servitù di veduta, ricorressero le condizioni per l’accessione del possesso invocata dall’acquirente della proprietà del fondo preteso dominante, atteso che nel contratto di compravendita non si faceva alcuna menzione dell’esistenza di un diritto di servitù a favore del fondo medesimo).

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Cass. civ. n. 8502/2005

In tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146, secondo comma, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa.

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Cass. civ. n. 13695/2003

In tema di acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l’accessione al possesso del dante causa, prevista dall’art. 1146 c.c. presuppone l’identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare. (La S.C., nel cassare la sentenza di appello che aveva riconosciuto l’usucapione della servitù di passaggio a favore delle parti comuni dell’edificio, ha ritenuto che non era stato dai giudici compiuto, ai fini dell’accessione di cui all’art. 1146 c.c., l’accertamento in ordine al contenuto del possesso, posto che dagli elementi desumibili dalla sentenza impugnata andava anzi esclusa la coincidenza fra il possesso esercitato per le esigenze del cantiere durante la realizzazione del fabbricato dall’impresa costruttrice, oltretutto proprietaria all’epoca anche dell’immobile che dovrebbe essere gravato dalla servitù, e quello degli acquirenti delle singole unità immobiliari praticato per l’accesso veicolare alla pubblica via).

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Cass. civ. n. 6965/2001

L’erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto — analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione – quegli è un detentore precario della res locata al de cuius, sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.

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Cass. civ. n. 6852/2001

Per effetto di una fictio iuris, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi. Il principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l’erede consente a quest’ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie.

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Cass. civ. n. 4630/2001

L’operatività della successione nel possesso (di cui all’art. 1146, primo comma, c.c.) presuppone l’esistenza in capo al de cuius del possesso della res, il quale, secondo la nozione fornitane dall’art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio di un diritto reale. Ne consegue che ove la successio possessionis sia negata da colui nei cui confronti essa sia fatta valere è onere dell’erede dimostrare l’esistenza in capo al de cuius del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidonee a fornire la necessaria prova del possesso del de cuius le cartelle esattoriali a questo intestate concernenti il pagamento di un tributo immobiliare sul bene in contestazione, sul principale rilievo che tali documenti potevano al più costituire elementi indiziari della situazione possessoria apprezzabili ai fini della positiva valutazione di altre e più qualificanti risultanze probatorie).

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Cass. civ. n. 6382/1999

L’accessione del possesso di cui all’art. 1146, secondo comma c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.

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Cass. civ. n. 5221/1998

II principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l’erede (art. 1146, primo comma, c.c.) consente a quest’ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie, a fondamento delle quali è sufficiente la dimostrazione, da parte di chi invochi la successio possessionis, dell’esistenza di un titolo, anche invalido, (nella specie, il testamento) astrattamente idoneo al trasferimento dei beni ereditari, con la conseguenza che il giudizio possessorio così instaurato non può essere sospeso in attesa dell’esito del giudizio petitorio nel quale si discuta della validità del testamento.

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Cass. civ. n. 9884/1996

Oggetto di un contratto di compravendita può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto; con la conseguenza che detto contratto non può avere ad oggetto il trasferimento del possesso di un immobile in sé e per sé (non collegato, cioè, alla cessazione della proprietà dello stesso) e da esso, ove comunque posto in essere dalle parti, non possono derivare gli effetti dell’accessione del possesso di cui all’art. 1146, secondo comma, c.c., in quanto il possesso «unibile» ai sensi di detta norma è esclusivamente quello del precedente titolare del diritto trasferito. L’acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell’usucapione, affinché possa esser fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, deve essere dapprima accertato e dichiarato nei modi di legge.

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Cass. civ. n. 4193/1995

Ai fini dell’usucapione ordinaria è inammissibile il cumulo del proprio possesso con la detenzione
di colui che, in quanto affittuario dell’immobile, non è autore del trasferimento a titolo particolare della cosa che sarebbe stata usucapita.

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Cass. civ. n. 5731/1994

Il coniuge che continua ad abitare la casa di abitazione coniugale in comune proprietà, dopo la morte dell’altro (coniuge), anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che è a lui riservato dall’art. 540 c.c., acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietà agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell’art. 1146 c.c., nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione.

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Cass. civ. n. 5623/1989

Il principio della accessione del possesso, ai sensi dell’art. 1146, secondo comma, c.c. secondo cui il successore a titolo particolare può unire il suo possesso a quello del proprio dante causa allo scopo di goderne gli effetti (e perciò, ai fini dell’usucapione), non può operare quando sia stata dichiarata la risoluzione del suo titolo d’acquisto.

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Cass. civ. n. 6552/1981

Ai fini del cumulo di due distinti possessi ex art. 1146 c.c., è necessaria la prova, da parte di chi intende valersene, nel caso di successio possessionis, della qualità di erede e, nell’ipotesi di accessio possessionis, di un titolo idoneo in astratto a trasmettere la proprietà od altro diritto reale, anche se invalido.

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Cass. civ. n. 3840/1978

In regime tavolare, l’acquirente da chi non è proprietario dell’immobile venduto non può unire il possesso dell’autore del trasferimento al proprio perché, mancando l’intavolazione a favore del dante causa ed avendo l’iscrizione nel libro fondiario valore costitutivo dell’acquisto della proprietà, viene a mancare anche in astratto il titolo idoneo a trasmettere la proprietà o altro diritto reale che importi come conseguenza la sostituzione nel possesso di un soggetto ad un altro.

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Cass. civ. n. 1407/1976

Gli istituti della successione e dell’accessione, disciplinati in relazione al possesso dall’art. 1146 c.c., non sono applicabili alla detenzione; invero, costituendo la detenzione di un determinato bene manifestazione di facoltà proprie di un rapporto obbligatorio, una successione sia a titolo universale che particolare può ipotizzarsi solo nel rapporto medesimo, ove la natura di esso lo consenta. (Nella specie, deceduto il comodatario di un immobile adibito ad uso di abitazione, ed immessosi in esso il di lui erede, il giudice del merito qualificava questi successori nella detenzione del de cuius e, in mancanza di un atto di interversio possessionis, ne rigettava la domanda di intervenuta usucapione del bene; la Corte Suprema ha cassato la sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

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