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Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14505 del 6 giugno 2018

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14505 del 6 giugno 2018

Testo massima n. 1

La continuazione del possesso in favore dell’erede opera automaticamente, ai sensi dell’art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla “accessio possessionis” a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all’art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà dell’acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa.

Testo massima n. 2

In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall’art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l’esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l’identità tra la persona del rappresentante e dell’altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..

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