14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2064 del 8 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Il limite di cui all’art. 78 primo comma, n. 1 c.p. non significa che nessuno possa essere detenuto per un periodo superiore a quello massimo indicato [ trenta anni ]. Tale limite, infatti, è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre nel caso in cui durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di questa è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo.
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Testo massima n. 1
L’art. 78 c.p. va interpretato nel senso che non è possibile includere tutte le pene in un cumulo, soggetto alle limitazioni della suddetta norma ed alla successiva integrale imputazione del presofferto, quando si sia in presenza di una pluralità di reati e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi e, in particolare, quando il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione del cumulo già effettuato o, comunque, prima della totale espiazione del cumulo stesso [ allorché sia venuto meno lo stato detentivo per evasione od altra causa ]. In tali ipotesi vanno cronologicamente ordinati, da una parte i reati e dall’altra i periodi di carcerazione presofferti e si procede ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo [ parziale ] delle pene per i reati commessi in precedenza, fino al cumulo definitivo.
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