14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7583 del 15 luglio 1991
Testo massima n. 1
L’uso legittimo delle armi può avere esplicazioni di varia gravità fino all’uccisione degli aggressori; deve, però, cessare quando essi si facciano scudo dell’ostaggio: la vita dell’ostaggio è un bene preminente da tutelare. [ Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità dell’imputato per avere cagionato la morte dell’ostaggio per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi utilizzate per impedire la consumazione dei delitti di rapina a mano armata e di sequestro di persona, la S.C. ha osservato che, in quel momento, il metronotte non correva un imminente grave pericolo non altrimenti evitabile; che non vi era dubbio che sussistesse la necessità di impedire la rapina, ma il diritto dell’ostaggio alla vita non poteva in alcun modo essere pretermesso ].
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