Cass. civ. n. 1407 del 21 aprile 1976

Testo massima n. 1


Gli istituti della successione e dell'accessione, disciplinati in relazione al possesso dall'art. 1146 c.c., non sono applicabili alla detenzione; invero, costituendo la detenzione di un determinato bene manifestazione di facoltà proprie di un rapporto obbligatorio, una successione sia a titolo universale che particolare può ipotizzarsi solo nel rapporto medesimo, ove la natura di esso lo consenta. (Nella specie, deceduto il comodatario di un immobile adibito ad uso di abitazione, ed immessosi in esso il di lui erede, il giudice del merito qualificava questi successori nella detenzione del de cuius e, in mancanza di un atto di interversio possessionis, ne rigettava la domanda di intervenuta usucapione del bene; la Corte Suprema ha cassato la sentenza, enunciando il principio di cui in massima).

Testo massima n. 2


Il comodato si estingue con la morte del comodatario, anche se non è spirato ancora il termine previsto dal contratto; ed a maggior ragione con quell'evento si estingue il comodato senza determinazione di durata, altrimenti noto come precario; di conseguenza, qualora nell'immobile si immetta un successore del comodatario, il medesimo non può essere considerato, per tale sua qualità, detentore del bene, dovendosi invece esaminare se il potere di fatto dallo stesso personalmente iniziato, possa essere valutato autonomamente rispetto alla situazione precedente, come vero e proprio possesso, in quanto tale, utile anche agli effetti dell'usucapione.

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