14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20287 del 23 luglio 2008
Testo massima n. 1
L’accessione del possesso della servitù, ai sensi dell’art. 1146, secondo comma, cod. civ., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nelle province in cui vige il sistema tavolare, il principio dell’accessione del possesso, disciplinato dall’art. 1146 cod. civ., non opera in caso di omissione dell’intavolazione del diritto acquistato, per atto tra vivi, dal successore a titolo particolare, mentre, nel caso in cui l’accessione del possesso riguardi un diritto di servitù, non solo non occorre l’espressa menzione, nel titolo di trasferimento dell’avente causa, dell’esistenza della servitù, ma non è neanche necessaria l’intavolazione del diritto del dante causa, essendo un elemento tipico dell’accessione l’inefficacia o l’inidoneità dell’atto formale di cessione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]