14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5731 del 13 giugno 1994
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il coniuge che continua ad abitare la casa di abitazione coniugale in comune proprietà, dopo la morte dell’altro [ coniuge ], anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che è a lui riservato dall’art. 540 c.c., acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietà agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell’art. 1146 c.c., nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]