14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18909 del 5 novembre 2012
Posted at 16:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest’ultimo, non richiede, ai sensi dell’art. 1146, comma secondo, c.c., l’espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]