14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17491 del 12 ottobre 2012
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 1026 cod. civ., si applica al diritto d’uso, non essendovi ragione di incompatibilità, la disposizione relativa all’usufrutto di cui all’art. 979 cod. civ., secondo il quale la durata di questo non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
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Testo massima n. 2
Il diritto all’uso dell’area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell’auto è di natura reale [ art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ], e, pertanto, si prescrive – per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. – dopo vent’anni dall’acquisto dell’unità immobiliare.
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