14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8918 del 20 agosto 1991
Testo massima n. 1
A differenza dell’art. 701 del c.c. abrogato, che esigeva, per la sussistenza del possesso di buona fede, il concorso di tre elementi, e cioè l’
animus
rem sibi habendi, un titolo – anche viziato – idoneo, in astratto, a trasferire il dominio, e l’ignoranza del vizio del titolo, l’art. 1147 del c.c. vigente, nel presumere la buona fede con disposizione di carattere generale, prescinde dall’esistenza di un titolo e, assegnando rilievo alla cosiddetta opinio
dominii, cioè al ragionevole convincimento di poter esercitare sulla cosa posseduta il diritto di proprietà o altro diritto reale senza ledere la sfera altrui, imprime al concetto di possesso di buona fede un carattere eminentemente psicologico o soggettivo.
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Testo massima n. 2
Ai sensi dell’art. 1150 ult. comma c.c., qualora le addizioni sul bene altrui, costituente miglioramento, siano state apportate dal possessore in buona fede, al possessore medesimo spetta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa, mentre resta esclusa la facoltà accordata al proprietario dall’art. 936 c.c. [ scelta fra il pagamento di detto incremento e l’eventuale minore importo rappresentato dal valore dei materiali e dal prezzo della mano d’opera ].
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