Cass. civ. n. 4328 del 16 maggio 1997

Testo massima n. 1


Ai beni mobili soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ma di fatto non registrati, non si applica la norma di cui all'art. 1156 c.c., con la conseguenza che la loro proprietà può acquistarsi in attuazione del principio del «possesso in buona fede vale titolo», quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 1153 c.c.

Testo massima n. 2


La buona fede nel possesso, dell'acquirente a non domino di bene immobile va presunta, ai sensi dell'art. 1147 c.c., con la conseguenza che spetta a chi rivendichi il bene, al fine di escludere in favore del possessore gli effetti di cui all'art. 1153 c.c., di fornire la prova della malafede o della colpa grave del possessore medesimo, al momento della consegna. Tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e tali da prevalere sull'indicata presunzione legale.

Normativa correlata