14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 23035 del 10 ottobre 2013
Testo massima n. 1
Il promissario acquirente di un fondo agricolo, che ne abbia conseguito la disponibilità a titolo di anticipata esecuzione di un contratto preliminare poi dichiarato nullo, in quanto detentore della cosa, è tenuto a restituire non solo il bene indebitamente goduto, ma anche le utilità “ab initio” ricavate dallo stesso, non rilevando, al riguardo, la disposizione di cui all’art. 1148 c.c., la quale limita temporalmente l’obbligo restitutorio dei frutti per il possessore in buona fede con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
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