Avvocato.it

Art. 372 — Falsa testimonianza

Art. 372 — Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale [ 244245; c.p.p. 194198, 468, 497499 ], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 90/2014

In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l’esimente di cui all’art. 384 c.p., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l’intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicchè tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell’obiettivo fatto storico).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 41572/2013

È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche quando le dichiarazioni mendaci sono rese in risposta a domande dirette a sondare l’attendibilità del teste, poiché le stesse sono dotate dei caratteri della pertinenzialità, sia pur mediata, rispetto ai temi del processo e della rilevanza ai fini del giudizio.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4299/2013

Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell’oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e sulla rilevanza (che riguarda l’efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia “ex ante”e non “ex post”. (Nella specie, la S.C. ha affermato che detta valutazione va effettuata da parte del giudice sulla base di norme giuridiche e non anche mediante l’utilizzazione di massime di esperienza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 15200/2011

Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 36538/2010

La reiterazione della stessa falsa testimonianza in fasi successive del medesimo procedimento integra un unico reato, il quale si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione mendace.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 17704/2010

Ai fini della legittimità del ricorso al meccanismo di recupero probatorio dell’art. 500, comma quarto, c.p.p., riferito alla dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle dell’imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell’art. 210, commi quinto e sesto, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non è richiesta una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell’intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di reato connesso, alla ritrattazione, e l’assoluta inverosimiglianza del pretesto da quest’ultimo addotto a sua giustificazione – essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da P.M. e carabinieri – per il quale aveva subito condanna per calunnia).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 34595/2009

Non è invocabile l’esimente dello stato di necessità nell’ipotesi in cui l’imputato abbia reso una falsa testimonianza in presenza di un pericolo non incombente, ma solo genericamente temuto, di un danno grave alla persona. (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non avere ricevuto richieste estorsive, la S.C. ha ritenuto non rilevante la circostanza per cui gli stessi in precedenza – circa sei anni prima – erano rimasti vittime di atti intimidatori)

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 26560/2008

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 372 c.p. non rileva l’omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell’art. 207 c.p.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 26559/2008

In tema di falsa testimonianza, ciò che rileva ai fini dell’integrazione del reato è che il testimone affermi il falso o neghi il vero, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 34467/2007

Non integra il delitto di falsa testimonianza la deposizione non veridica che verta su fatti e circostanze del tutto estranei all’oggetto dell’accertamento e quindi inidonei ad arrecare un qualsiasi contributo alla ricerca della prova.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 29883/2007

Le false dichiarazioni rese dal convenuto al giudice civile in sede di interrogatorio formale non integrano né il delitto di falso giuramento della parte né il delitto di falsa testimonianza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11612/2007

In tema di falsa testimonianza, l’apparente non decisività delle dichiarazioni mendaci rispetto alla pronuncia del giudice non esclude la rilevanza delle stesse quando in realtà sussisteva una oggettiva ed elevata idoneità ad alterare l’accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato. (Fattispecie in cui la vittima del reato ha falsamente dichiarato di non conoscere due persone che avevano assistito ai fatti e delle quali, invece, egli aveva inizialmente riferito di essere amico).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10235/2007

È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche nei riguardi di chi, già imputato in procedimento connesso o collegato definito con sentenza irrevocabile, abbia deposto senza la dovuta assistenza del difensore.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 43193/2004

Nell’ambito di un procedimento per falsa testimonianza, è legittima l’acquisizione al fascicolo dibattimentale, a norma dell’art. 431 c.p.p., del verbale di sommarie informazioni rese ai carabinieri per verificare il contenuto delle dichiarazioni al fine di rilevare le eventuali difformità dalle successive dichiarazioni, in quanto tale atto costituisce atto irripetibile nonché elemento integrativo del corpo del reato assumendo il connotato della prova storica del fatto che le dichiarazioni sono state rese.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 40821/2004

Risponde del delitto di cui all’art. 372 c.p. il testimone che nel procedimento civile si dichiari «indifferente» alla causa, tacendo dell’esistenza di rapporti con le parti in causa o di interessi nella causa stessa, in quanto la suddetta dichiarazione ha una valenza obiettiva ai fini della decisione, fondandosi su di essa il giudizio di attendibilità del teste.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9206/2004

Il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti ad una diversa autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Pertanto non realizza un autonomo reato di falsa testimonianza la mendace deposizione frazionata in più udienze oppure ripetuta nell’ambito della medesima fase processuale davanti ad un giudice diverso solo come persona fisica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7732/2004

Ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza è richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione da compiere con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato, quindi ex ante e non ex post, e alla sua affermazione il giudice deve pervenire attraverso l’esame di norme giuridiche e non mediante l’utilizzazione di massime di esperienza. (Fattispecie in cui si è configurato il reato in una deposizione reticente sul punto dell’omessa indicazione del nome di colui che faceva telefonate per imporre il trasferimento fulmineo di ufficiali della Guardia di finanza sgraditi, circostanza ritenuta rilevante ai fini della corretta configurazione del delitto di corruzione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 25711/2003

È configurabile il concorso formale di reati tra la minaccia messa in opera per costringere taluno a rendere falsa testimonianza e il concorso nella falsa testimonianza resa dal soggetto minacciato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 42898/2001

Le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile, ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c., hanno natura di testimonianza e, pertanto, la loro eventuale falsità integra gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall’art. 372 c.p., pur quando non siano state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c. per l’assunzione della prova testimoniale, con riguardo, rispettivamente, alla deduzione di detta prova, al giuramento ed alla compiuta identificazione del testimone.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4627/2001

La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l’interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6118/2000

Assume la qualità di testimone, e può quindi rispondere del reato di cui all’art. 372 c.p., anche chi sia chiamato a deporre nell’ambito della fase a cognizione sommaria di un giudizio possessorio, già disciplinata dal comma primo dell’abrogato art. 689 c.p.c.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2982/1999

Nel delitto di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall’art. 372 c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, né potendo il privato danneggiato dalla falsa testimonianza dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell’interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall’art. 410 c.p.p. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, quest’ultimo non è legittimato a proporre opposizione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 223/1998

Nei delitti contro l’amministrazione della giustizia persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può poi aggiungersi un’altra vittima, quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell’aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. Ciò non avviene però nella falsa testimonianza, di cui all’art. 372 c.p., che solo eventualmente può danneggiare le situazioni giuridiche di una serie indefinita di persone, non contemplate nella descrizione normativa; pertanto non sussiste il diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione così come quello ad opporvisi.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2285/1997

Il delitto di falsa testimonianza è reato contro l’amministrazione della giustizia e pertanto parte offesa principale va considerato innanzitutto lo Stato. La norma contenuta nell’art. 372 c.p. tutela però anche l’interesse del privato leso dalla falsa testimonianza. Ne consegue che il richiedente interessato riveste la posizione di persona offesa (secondaria) del reato in parola, tutelata come tale dalle garanzie procedimentali previste dagli artt. 408-410 c.p.p., a cominciare dal diritto della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2853/1997

Al privato danneggiato dal reato è assegnato un potenziale ruolo processuale, con facoltà di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall’art. 79 c.p.p. e non nel corso delle indagini preliminari. Poiché la persona offesa dal delitto di falsa testimonianza va individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell’interesse cui la norma è finalizzata, e non anche nel privato che si ritenga danneggiato dalla falsità, quest’ultimo non è destinatario della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, di cui all’art. 419 c.p.p., e non è perciò legittimato al ricorso per cassazione teso a denunciarne la violazione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2713/1997

Il delitto di subornazione (art. 377 c.p.) mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all’autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall’offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e (dopo la novella del 7 agosto 1992 n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371 bis c.p.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.). Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria» (secondo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all’originaria, precedente qualifica di «testimone»).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6607/1991

Ai fini della sussistenza della falsa testimonianza, commessa in un giudizio civile non è necessaria la decisività, ma è sufficiente la «pertinenza» delle circostanze falsamente affermate rispetto all’oggetto della controversia.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3374/1990

È ammissibile il concorso tra i reati di autocalunnia e falsa testimonianza ex artt. 369 e 372 c.p., avendo essi una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di interessi dell’attività giudiziaria di specie diversa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2124/1990

Ai fini della sussistenza o meno del delitto di falsa testimonianza, non rileva l’uso che il giudice del processo principale abbia fatto della deposizione o l’esito della sua utilizzazione nell’insieme delle prove di cui disponeva, essendo sufficiente che la dichiarazione fosse pertinente al giudizio e potesse, sia pure astrattamente, influire sulla decisione.
Poiché la consumazione del reato di falsa testimonianza si verifica quando il giudice percepisce la falsa affermazione o la falsa negazione, è irrilevante che il giudice abbia tratto da altre fonti di prova elementi per la conoscenza della verità, in quanto il pericolo della immutazione del vero resta fuori dagli elementi costitutivi del reato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6276/1989

Nel procedimento per falsa testimonianza, gli atti di quello principale, sospeso, possono essere legittimamente acquisiti, purché essi siano già stati resi pubblici nel dibattimento del giudizio principale. Nell’ipotesi in cui sia mancato questo adempimento o degli atti stessi non sia stata data lettura effettiva o specificamente indicata l’utilizzabilità nel verbale del procedimento per falsa testimonianza, trova applicazione l’art. 475, n. 5, c.p.p. e la sentenza è pertanto nulla.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6275/1989

In tema di falsa testimonianza, l’elemento materiale del delitto consiste non nella difformità tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella divergenza fra quanto egli depone e ciò che conosce dei fatti sui quali viene interrogato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10921/1988

Il reato di falsa testimonianza sussiste anche se le circostanze affermate dal teste siano astrattamente idonee ad influire sull’esito del processo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10334/1988

La ritrattazione, quale causa di eliminazione della punibilità del delitto di falsa testimonianza, consiste in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero. Pertanto, non è tale la dichiarazione, fatta da un teste, di aver potuto anche errare in una precedente deposizione, ponendo solo in dubbio, senza escluderla, una circostanza prima asserita con sicurezza, poiché, in tal caso, la smentita è equivoca e non manifesta il vero.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10960/1986

Qualora un testimone revochi o modifichi nei dibattimenti la precedente deposizione accusatoria resa in istruttoria, e successivamente ritratti la deposizione dibattimentale falsamente prestata, a seguito di giudizio immediato per falsa testimonianza, le dichiarazioni istruttorie, implicitamente confermate per relationem con la ritrattazione, perdono il loro valore di testimonianza e, in quanto sostituite dall’atto di ritrattazione che ne prende il posto assumono nell’ambito del procedimento principale, il rilievo di dichiarazioni rese da imputato di reati commessi. Commette pertanto il reato di ingiuria e percosse e non quello di oltraggio violento colui che rechi offesa all’autore della ritrattazione, ingiuriandolo e percuotendolo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9023/1986

Sussiste il delitto di falsa testimonianza allorché le dichiarazioni false o reticenti siano rese da un testimonio alla autorità giudiziaria nel corso di un procedimento giurisdizionale, mentre sussiste quello di favoreggiamento quando un soggetto renda dichiarazioni compiacenti o favoreggiatrici nel corso di interrogatori resi alla polizia giudiziaria. Quando le false dichiarazioni siano rese alla polizia e all’autorità giudiziaria concorrono entrambi i reati.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6945/1986

Il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Poiché trattasi di reato di pericolo, è sufficiente, per la sua configurabilità, che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa in relazione all’oggetto della prova ed alla situazione processuale esistente al momento consumativo del reato e sia rilevante, suscettibile cioè di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione, a nulla influendo che, in concreto, la deposizione possa o meno essere utilizzata dal giudice o che la prova sul fatto possa essere acquisita anche aliunde.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4349/1986

Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma è sufficiente che mendacio e reticenza abbiano potenziale idoneità a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilità della falsa deposizione ed è realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilità alla deposizione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1206/1986

Per la sussistenza del reato di falsa testimonianza è sufficiente che la circostanza, sulla quale il teste rende mendace dichiarazione, sia pertinente alla causa ed abbia la possibilità, sia pure astratta, di influire sulla decisione. Ne deriva che non è dato di distinguere fra circostanze importanti e circostanze accessorie o secondarie, poiché la configurabilità del reato è esclusa solo quando il mendacio, vertendo su fatti e circostanze assolutamente estranei alla materia oggetto dell’accertamento giudiziale, non ha alcuna idoneità ad alterare il convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilità di incidere sul normale funzionamento dell’attività giudiziaria.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5783/1985

Qualora il testimone renda la propria deposizione mendace innanzi a giudici diversi, in successive fasi processuali, risponde di autonomi e distinti reati di falsa testimonianza, unificabili, se ne ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell’art. 81, comma secondo, codice penale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5943/1981

Per perfezionare il delitto di falsa testimonianza non occorre il dolo specifico bastando l’intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso: è indifferente l’obiettivo avuto di mira dall’agente perché, quale esso sia, viene sempre leso il normale funzionamento della giustizia che rappresenta l’oggetto della tutela giuridica. Nel reato di falsa testimonianza l’elemento psicologico si manifesta così intrinsecamente inerente alla materialità oggettiva del fatto, da risultare facilmente percepibile nell’accertamento del fatto — reato nella sua realtà ontologica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3923/1976

Con la reticenza il teste, pur rifiutandosi di prestarsi all’esame, lo rende inutile in tutto o in parte e, tacendo, mentre potrebbe parlare, o affermando di nulla sapere, viene meno al dovere di riferire tutto quello di cui è a conoscenza intorno al processo. Il reato di cui all’art. 372 è reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficente che i fatti su cui la reticenza si è esplicata, siano pertinenti alla causa, a nulla rilevando il reale grado d’influenza che la deposizione reticente avrebbe potuto o ha avuto, nel procedimento in cui fu resa. La configurabilità del reato è esclusa soltanto quando il mendacio in quanto concretatosi su fatti o circostanze assolutamente estranei alla materia del contendere, non ha alcuna idoneità all’alterazione del convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilità di incidere sul normale funzionamento dell’attività giuduziaria.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze