14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9206 del 1 marzo 2004
Posted at 20:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di falsa testimonianza [ art. 372 c.p. ] si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti ad una diversa autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Pertanto non realizza un autonomo reato di falsa testimonianza la mendace deposizione frazionata in più udienze oppure ripetuta nell’ambito della medesima fase processuale davanti ad un giudice diverso solo come persona fisica.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]