Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3923 del 23 marzo 1976

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3923 del 23 marzo 1976

Testo massima n. 1

Con la reticenza il teste, pur rifiutandosi di prestarsi all’esame, lo rende inutile in tutto o in parte e, tacendo, mentre potrebbe parlare, o affermando di nulla sapere, viene meno al dovere di riferire tutto quello di cui è a conoscenza intorno al processo. Il reato di cui all’art. 372 è reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficente che i fatti su cui la reticenza si è esplicata, siano pertinenti alla causa, a nulla rilevando il reale grado d’influenza che la deposizione reticente avrebbe potuto o ha avuto, nel procedimento in cui fu resa. La configurabilità del reato è esclusa soltanto quando il mendacio in quanto concretatosi su fatti o circostanze assolutamente estranei alla materia del contendere, non ha alcuna idoneità all’alterazione del convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilità di incidere sul normale funzionamento dell’attività giuduziaria.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze