14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3923 del 23 marzo 1976
Testo massima n. 1
Con la reticenza il teste, pur rifiutandosi di prestarsi all’esame, lo rende inutile in tutto o in parte e, tacendo, mentre potrebbe parlare, o affermando di nulla sapere, viene meno al dovere di riferire tutto quello di cui è a conoscenza intorno al processo. Il reato di cui all’art. 372 è reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficente che i fatti su cui la reticenza si è esplicata, siano pertinenti alla causa, a nulla rilevando il reale grado d’influenza che la deposizione reticente avrebbe potuto o ha avuto, nel procedimento in cui fu resa. La configurabilità del reato è esclusa soltanto quando il mendacio in quanto concretatosi su fatti o circostanze assolutamente estranei alla materia del contendere, non ha alcuna idoneità all’alterazione del convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilità di incidere sul normale funzionamento dell’attività giuduziaria.
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