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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1206 del 3 febbraio 1986

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1206 del 3 febbraio 1986

Testo massima n. 1

Per la sussistenza del reato di falsa testimonianza è sufficiente che la circostanza, sulla quale il teste rende mendace dichiarazione, sia pertinente alla causa ed abbia la possibilità, sia pure astratta, di influire sulla decisione. Ne deriva che non è dato di distinguere fra circostanze importanti e circostanze accessorie o secondarie, poiché la configurabilità del reato è esclusa solo quando il mendacio, vertendo su fatti e circostanze assolutamente estranei alla materia oggetto dell’accertamento giudiziale, non ha alcuna idoneità ad alterare il convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilità di incidere sul normale funzionamento dell’attività giudiziaria.

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