14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2124 del 16 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza o meno del delitto di falsa testimonianza, non rileva l’uso che il giudice del processo principale abbia fatto della deposizione o l’esito della sua utilizzazione nell’insieme delle prove di cui disponeva, essendo sufficiente che la dichiarazione fosse pertinente al giudizio e potesse, sia pure astrattamente, influire sulla decisione.
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Testo massima n. 1
Poiché la consumazione del reato di falsa testimonianza si verifica quando il giudice percepisce la falsa affermazione o la falsa negazione, è irrilevante che il giudice abbia tratto da altre fonti di prova elementi per la conoscenza della verità, in quanto il pericolo della immutazione del vero resta fuori dagli elementi costitutivi del reato.
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