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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6945 del 4 luglio 1986

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6945 del 4 luglio 1986

Testo massima n. 1

Il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Poiché trattasi di reato di pericolo, è sufficiente, per la sua configurabilità, che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa in relazione all’oggetto della prova ed alla situazione processuale esistente al momento consumativo del reato e sia rilevante, suscettibile cioè di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione, a nulla influendo che, in concreto, la deposizione possa o meno essere utilizzata dal giudice o che la prova sul fatto possa essere acquisita anche aliunde.

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